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Art. 1 
DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile, l'Associazione denominata:"DIXET - DISTRETTO ELETTRONICA E TECNOLOGIE AVANZATE - CLUB D'IMPRESE", siglabile come “DIXET”L'associazione e' apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. Opera nell'ambito della Provincia di Genova.Il “DIXET - Distretto Elettronica e Tecnologie Avanzate - Club d'Imprese” è il proprietario ed unico legale utilizzatore del marchio Dixet e dell'emblema che gli è proprio. 
Con l'adesione a Dixet, le singole Aziende sono autorizzate ad utilizzare il marchio e l'emblema sui propri supporti cartacei ed informatici.

Art. 2 
FINALITA'

L'Associazione ha per finalità la promozione ed il coordinamento delle attivita' e delle iniziative finalizzate allo sviluppo delle imprese, ubicate nel territorio della Provincia di Genova, che operano nei settori dell'elettronica e delle tecnologie avanzate e che sono riconducibili al Distretto dell'Elettronica e delle Tecnologie Avanzate.In particolare l'Associazione, attraverso la predisposizione e l'attuazione di piani organici pluriennali di sviluppo del Distretto, promuove:
a) l'incremento della capacità tecnologica, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione delle imprese, anche attraverso la collaborazione con Università, Enti di Ricerca, Parchi Scientifici e Tecnologici
b) l'uso e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche
c) l'ideazione e la realizzazione di progetti comuni a più imprese, in particolare se finalizzati all'aggregazione delle stesse e/o alla realizzazione di servizi, laboratori, strutture industriali e infrastrutture comuni.
d) la formazione, l'aggiornamento e la valorizzazione delle risorse umane
e) la promozione di standards qualitativi e di compatibilità ambientale delle imprese
f) la partecipazione a fiere, mostre e convegni
g) la costituzione di consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei tra le imprese e tra queste ed Enti pubblici e/o privati per la realizzazione dei progetti di cui ai punti a) - f)
h) l'organizzazione di convegni, seminari, mostre ed eventi finalizzati a promuovere le imprese e le attività del Distretto
i) l'individuazione ed il reperimento di risorse finanziarie, contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni da parte di Enti Pubblici e/o privati per il co-finanziamento delle attività e dei progetti di cui ai punti a) - h) precedenti
j) ogni altra attività integrativa o complementare alle precedenti che abbia per finalità lo sviluppo e la promozione del Distretto dell'Elettronica e delle Tecnologie Avanzate. 
L'Associazione potrà inoltre compiere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria e ogni operazione di credito e di finanziamento strumentale al conseguimento dello scopo sociale. 

Art. 3
SOCI

I soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:
a) Soci Ordinari 
Sono soci ordinari le imprese con sede e/o unita' locali ubicate nell'ambito della Provincia di Genova che operano nei seguenti settori, riconducibili al Distretto di Elettronica e Tecnologie Avanzate:
* elettronica ed elettromeccanica
* informatica
* telecomunicazioni
* automazione e robotica
* biomedicale
* aerospaziale
* internet ed e-commerce
Possono altresì aderire in qualità di soci ordinari le imprese con unita' locali ubicate nella Provincia di Genova che, pur operando in settori diversi dai precedenti, abbiano significativi rapporti di fornitura, subfornitura e/o di collaborazione tecnica ed economica con le imprese del Distretto. 
Solo i soci ordinari (o loro rappresentanti o delegati di società soci ordinari) possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
b) Soci Sostenitori
Possono aderire in qualità di soci sostenitori imprese, enti pubblici e privati, associazioni, liberi professionisti, privati che condividano le finalità dell'Associazione ed intendano contribuire alla promozione ed allo sviluppo dell’elettronica e delle tecnologie avanzate in provincia di Genova.
Il diritto di voto dei soci ordinari e sostenitori e' regolato dal successivo art. 11).

Art. 4
SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

La sede dell'Associazione e' stabilita a Genova. L'indirizzo della sede sociale potrà essere altrove trasferito, nell'ambito del Comune di Genova, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 
PATRIMONIO E REDDITO

Il patrimonio dell'Associazione' costituito da:
a) contributi di iscrizione
b) elargizioni, donazioni, lasciti e depositi a favore dell'Associazione
c) eccedenze attive delle gestioni annuali.
I Redditi dell'Associazione sono costituiti da:
a) rendite sul patrimonio
b) quote associative annuali
c) proventi netti di manifestazioni o pubblicazioni dell'Associazione
d) ogni altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo sociale.
La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili salvo il caso di successione dell'azienda per causa di morte, fusione o scissione della Società associata. Per il caso di trasferimento dell'azienda, l'acquirente dovrà presentare domanda di ammissione all'associazione sulla quale il Consiglio dovrà deliberare a norma del successivo art. 5). L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione da presentarsi all'Assemblea con la relazione del Revisore dei Conti.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè' fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 6
AMMISSIONE DEI SOCI - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE

Per far parte dell'Associazione e' necessario presentare domanda di ammissione sull'apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibererà riguardo alla domanda di ammissione sulla base di quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3) durante la prima riunione successiva alla data di domanda.Nella domanda di adesione dovrà essere indicato il nome della persona delegata a rappresentare nell'Associazione l'Impresa o l'Ente ed ogni cambiamento di tali delegati dovrà essere notificato per iscritto.Il nuovo associato, in qualsiasi momento avvenga la sua iscrizione dovrà corrispondere il contributo di iscrizione e la quota associativa per l'anno in corso.
Il contributo di iscrizione e la quota associativa annua vengono definite dal Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno finanziario ed in proporzione ai diritti di voto di ogni singolo socio di cui al successivo punto 11), e devono essere corrisposte da tutti i soci.Il contributo di iscrizione e la quota associativa annua devono essere versati entro la fine del mese nel quale e' stata accolta la domanda di adesione. In seguito la quota associativa annuale dovrà essere versata entro il primo mese di ogni esercizio.

Art. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, ordinari e sostenitori, che siano in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto a:
- partecipare alle assemblee, adunanze e manifestazioni indette dell'Associazione
- riceve le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall'Associazione.
Doveri dei soci sono:
- osservare il presente Statuto e tutte le eventuali disposizioni che gli organi direttivi dell'Associazione dovessero emettere per disciplinare le attività.

Art. 8
DIMISSIONI DEI SOCI

Il socio che vuole cessare di fare parte dell'Associazione deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo. 
Le dimissioni hanno decorso dal primo giorno dell'esercizio successivo. Il socio dimissionario che non sia in regola con il versamento delle quote associative sarà sempre tenuto a corrispondere quanto ancora da lui dovuto all'Associazione.

Art. 9
ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci possono essere esclusi per morosità o indegnità rispetto ai fini perseguiti dall’Associazione previsti dal presente Statuto. Sono inoltre cause di esclusione da socio ordinario:
- la cessazione delle attività ubicate nel Comune di Genova
- la liquidazione volontaria o coatta dell’impresa- il fallimento dell’impresa o la sua ammissione ad altra procedura concorsuale.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione del socio ha decorso immediato.Il socio dimissionario o il socio escluso non avranno diritto alcuno né alla restituzione della quota e/o contributi versati, né alla liquidazione del valore della quota associativa, né sul patrimonio dell’associazione.Gli eredi del socio defunto hanno diritto a richiedere all’associazione unicamente il rimborso della quota e/o dei contributi versati.

Art. 10
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo
- i Revisori dei Conti.

Art. 11
ASSEMBLEA GENERALE – COMPOSIZIONE

L’assemblea generale è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto. Ogni socio ordinario ha diritto ad un numero di voti correlati al numero degli addetti operanti nella Provincia di Genova secondo la seguente tabella:
da 0 a 10 addetti un voto;
da 11 a 50 addetti due voti;
da 51 a 100 addetti tre voti;
da 101 a 200 addetti quattro voti;
da 201 a 500 addetti cinque voti;
oltre 501 addetti sei voti, con un voto ulteriori ogni 500 addetti.
I soci sostenitori hanno diritto ad un solo voto indipendentemente dalla loro natura giuridica, dimensione o numero degli addetti.

Art. 12
ASSEMBLEA GENERALE – CONVOCAZIONE

L’assemblea Generale Ordinaria è indetta, dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ove particolari esigenze lo richiedano l’assemblea annuale ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea Generale può essere indetta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. 
In tale ultimo caso i richiedenti dovranno indicare l’ordine del giorno della convocazione della convocanda assemblea. 
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci aventi diritto almeno venti giorni prima della riunione a mezzo avviso inviato per posta ordinaria o elettronica o consegnato a mano e deve contenere l’indicazione della data , dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della riunione tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Art. 13
ASSEMBLEA GENERALE - VALIDITA’

L’Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei voti di cui l’Assemblea stessa disporrebbe se fossero presenti tutti gli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti.
Qualora il presente statuto disponga uno specifico quorum qualificato per l'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria, la stessa si intende validamente costituita per l'adozione delle suddette delibere qualora sia presente almeno un numero di voti pari al quorum qualificato previsto allo scopo.

Art. 14
ASSEMBLEA GENERALE – COMPITI

L’Assemblea Generale Ordinaria:
- elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero
- provvede alla nomina dei revisori dei conti
- procede all’esame ed all’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del bilancio preventivo di gestione dell’Associazione
- delibera su ogni altro oggetto e ordine del giorno compreso nello scopo dell’Associazione sottoposto al suo voto dal Consiglio Direttivo L’Assemblea Generale Straordinaria
- esamina e delibera in ordine alle modifiche da apportare al presente Statuto 
- delibera in merito allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

Art. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:
- dal Presidente, che è pure il Presidente dell’Associazione;
- da un numero pari di componenti variabile da sei a dieci, eletti dall’Assemblea Generale:
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci ordinari o tra legali rappresentanti e/o soggetti delegati da Società soci ordinari, rimangono in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta.Il membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria con le seguenti modalità:
a) la metà dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere eletta dall’Assemblea tra una rosa di nominativi (non inferiori a sei) che verranno indicati dai soci con più di duecento addetti operanti nell’ambito della Provincia di Genova è cioè da quei soci ordinari aventi diritto, a norma del precedente articolo, a cinque o più voti. 
La rosa dei nominativi designati dovrà essere depositata presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
b) la restante metà dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere eletta dall’Assemblea tra i restanti soci ed, a tal riguardo, chi intende essere eletto nel Consiglio Direttivo deve depositare la propria candidatura presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata dall’assemblea.
Alle votazioni si procederà con voto palese; ogni socio avrà diritto ad esprimere un voto (o un voto multiplo a sensi del precedente articolo 11) per i candidati di cui alla precedente lettera a) e un voto (o un voto multiplo a sensi del precedente articolo 11) per i candidati di cui alla precedente lettera b). 
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell’ambito delle candidature di cui alla precedente lettera a) e delle candidature di cui alla precedente lettera b).In caso di parità tra due o più candidati si ricorrerà al ballottaggio. Nel caso in cui venga meno, per qualunque motivo, un componente del Consiglio Direttivo, alla sua sostituzione provvederà il Consiglio stesso mediante cooptazione salvo ratifica alla prima successiva assemblea. 
Nel caso in cui si verificasse il venire meno della maggioranza dei Consiglieri eletti, decadrà l’intero Consiglio Direttivo con l’obbligo per il Presidente di convocare l’Assemblea con urgenza.
Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie sopra formulate, potrà emanare un regolamento per meglio disciplinare le elezioni alle cariche sociali.

Art. 16
CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali. 
Il Consiglio dovrà:
- redigere e presentare all’Assemblea il rendiconto annuale consuntivo ed il bilancio preventivo di gestione;
- formulare ed attuare le direttive per l’attività dell’associazione;
- nominare il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere; 
- vigilare sull’osservanza dello Statuto sociale;- adempiere gli altri compiti stabiliti dallo Statuto;

Art. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO – CARICHE

Le cariche del Consiglio Direttivo sono:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere
Il Presidente
ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell’Associazione, per le operazioni bancarie e per l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente 
sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso Presidente.
Il Tesoriere
ha la responsabilità amministrativa dell’Associazione; cura gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione, disgiuntamente col Presidente, dei conti correnti bancari e/o postali dell’Associazione, con facoltà di compiere tutte le relative operazioni, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuare prelievi e versamenti, di emettere assegni. Il Consiglio Direttivo potrà nominare, anche al di fuori dei suoi membri e fissandone il compenso, un Segretario, con funzioni prettamente operative e con il compito principale di:
- assistere il Presidente o il Vice-Presidente nell’adempimento dei loro compiti e operare in aderenza a quanto da Essi disposto;
- curare l’invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell’Associazione;
- provvedere alla tenuta del libro dei soci;- organizzare le manifestazioni di carattere generale.

Art. 18
CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, redigendo per ciascuna seduta processo verbale.Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su iniziativa di almeno 1/3 dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della riunione.In caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica purchè almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.Il verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e’ redatto dal Segretario o, qualora lo stesso non sia nominato o sia assente, da altro consigliere designato di volta in volta con funzioni di segretario della seduta.

Art. 19
CONSIGLIO DIRETTIVO – VALIDITA’

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.Le deliberazioni relative all’ammissione ed esclusione dei soci, determinazione del contributo di iscrizione e della quota associativa, formazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, approvazione di regolamenti interni all’associazione, cooptazioni di consiglieri dovranno essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 20
REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti vengono eletti dall’Assemblea Generale in numero di due, assieme a due supplenti, Essi:
- vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale;
- certificano la rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge;
- presentano all’Assemblea Generale un rapporto scritto sulla contabilità sociale.

Art. 21
VALIDITA’ DELLE DELIBERE

Quando non diversamente prescritto dal presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono validamente adottate quando raggiungono la maggioranza semplice.Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti validi raccolti, non computando i voti nulli o non espressi.

Art. 22
NOMINA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali possono essere coperte dai soci ordinari ed i relativi mandati hanno durata biennale come stabilito anche nel precedente articolo 15). I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi mandati.
Quando una carica rimanga vacante, per dimissioni o altra causa, viene nominato, secondo le norme del presente Statuto, un subentrante, il mandato del quale ha la stessa scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito.
Le cariche dell’Associazione non sono retribuite, salvo quanto previsto al precedente art.17) circa il compenso del segretario.

Art. 23
DELEGHE

Il socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da altro socio avente diritto al voto, con delega scritta, le società e gli enti collettivi potranno conferire delega ai componenti dei propri organi direttivi, ai propri soci e ai propri dipendenti. 
E’ fatto divieto di rilasciare deleghe ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti.Un socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

Art. 24
VERBALI

Delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali firmati dal Presidente e dal Segretario o, in assenza di nomina del Segretario, dal Consigliere verbalizzante che sia all’uopo designato dal presidente o, nei casi in cui sia richiesto, da un Notaio.

Art. 25
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte al voto dell’Assemblea Generale Straordinaria.Per l’approvazione della proposta di modifica è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti di cui l’Assemblea stessa disporrebbe se fossero presenti tutti gli associati; in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di cui l’Assemblea stessa disporrebbe se fossero presenti tutti gli associati.
Le modifiche dello statuto che non incidono sui diritti degli associati ma concernono unicamente il funzionamento interno dell’associazione e dei suoi organi possono essere deliberate dall’Assemblea Generale Straordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti presenti (in proprio o per delega); in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti (in proprio o per delega).
Le modifiche dello statuto in adeguamento a disposizioni di legge (nazionale o regionale) o di regolamenti in attuazione di disposizioni legislative, nazionali o regionali, o di regolamenti e direttive comunitarie, o comunque imposte da provvedimenti amministrativi o disposizioni tributarie pro tempore vigenti, possono essere deliberate dall’Assemblea Generale Straordinaria con il quorum costitutivo di cui all’articolo 13 primo comma e il quorum deliberativo di cui all'articolo 21.

Art. 26
FINANZIAMENTO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L’Associazione provvede al proprio finanziamento con le risorse finanziarie di cui al punto 5).L’esercizio finanziario dura 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
Entro due mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà al Consiglio Direttivo Rendiconto Annuale Consuntivo ed il Bilancio Preventivo di gestione dell'Associazione. L’Assemblea Generale Ordinaria dovrà essere convocata per la relativa approvazione entro il terzo mese dalla chiusura dell’esercizio salvo quanto previsto dal precedente art. 12).

Art. 27
AUTONOMIA PATRIMONIALE

Il patrimonio dell’Associazione risponde solo delle obbligazioni assunte dall’Associazione stessa, ferma restando la responsabilità di legge.

Art. 28
MODALITA’ PER LO SCIOGLIMENTO

Per deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, da sottoporsi al voto dell'Assemblea Generale Straordinaria, occorre la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione,  e il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti ( in proprio o per delega). 
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto al voto dell’Assemblea Generale Straordinaria e riportare la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
La proposta di scioglimento può essere avanzata:
a) dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
b) dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, previa motivata richiesta scritta. 

Art. 29
CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati e che possa essere oggetto di arbitrato a norma di legge, sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti in seno ai soci dell’associazione (o legali rappresentanti di società socie), e il terzo scelto da questi ultimi – sempre in seno ai soci dell’associazione (o legali rappresentanti di società socie) - con funzione di Presidente; in caso di disaccordo su quest’ultimo sarà nominato, anche al di fuori dei soci o legali rappresentanti di società socie, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Genova. Il Collegio avrà sede a Genova e deciderà in via equitativa con il solo obbligo della redazione scritta del lodo.

Art. 30
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.


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